Art. 8.

      1. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;

          b) al secondo comma, le parole: «da sette a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni».